L' art. 55, comma 5, legge 8 giugno 1990 n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), ormai abrogato, stabiliva che “gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto”.
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