mercoledì 27 febbraio 2019

Nullità del contratto di mutuo per falsità del TAEG

Se il TAEG indicato in contratto è difforme da quello pagato si deve applicare l'art. 117 T.U.B. o, in subordine, l'art. 125 bis T.U.B., vista la nullità del contratto

Recentemente, mi è capitato di leggere una sentenza del Tribunale di Savona, Dott.ssa Tabacchi (la n. 32 del 2019) che mi lascia molto perplesso in quanto ha affermato due principi che, a parere dello Scrivente, sono erronei.

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