Nella disciplina delle locazioni, il canone di locazione nel corso del rapporto non può essere rideterminato, ma solo aggiornato secondo la variazione dell’indice Istat (art. 32 della L. 392/1978, cd. Legge sull’equo canone) e, conseguentemente, ogni pattuizione finalizzata non all’aggiornamento, ma all’aumento del canone, è nulla per violazione dell’art. 79 della citata legge.
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