Secondo il nostro ordinamento, i contratti definiti aleatori sono contratti caratterizzati dall’alea, ossia il rischio, posto a carico delle parti durante la stipulazione dell’atto. Le stesse, infatti, prima dei concreti effetti contrattuali, non sono in grado di conoscere, individuare e descrivere l’autentica portata degli eventuali vantaggi o svantaggi derivanti dalla conclusione del contratto. In altre parole, il rischio è proprio questo: non raggiungere un equilibrio nelle prestazioni reciproche tra le parti.
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