Risulta frequentemente che, in caso di contestazione non immediata di una violazione al C.d.S., l’Organo accertatore notifichi il relativo verbale al trasgressore senza rispettare i termini.
Vi è, in particolare, un’annosa questione interpretativa avente ad oggetto l’art. 2011 C.d.S..
Nello specifico, tale articolo dispone che - in caso di contestazione non immediata della violazione - il relativo verbale debba essere notificato all’effettivo trasgressore (ovvero ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196 C.d.S.) quale risultante dai pubblici registri entro 90 giorni dall’accertamento.
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