martedì 12 giugno 2018

La violazione degli obblighi familiari

Compie reato il genitore o il coniuge chi si sottrae agli obblighi di assistenza familiare previsti dagli articoli 570 e 570 bis del codice penale

Con la celebrazione del matrimonio sorgono tra i coniugi diritti e doveri vicendevoli. Oltre agli obblighi di fedeltà e di coabitazione, gli sposi sono, infatti, chiamati a prestare assistenza materiale reciproca contribuendo, ciascuno in base alle proprie capacità economiche, ai bisogni della famiglia. 
Con la fine dell’unione familiare continuano a sussistere gli obblighi di reciproca assistenza
In forza del principio di solidarietà familiare, infatti, va assicurato ai membri deboli del nucleo, anche quando la famiglia si separa, la soddisfazione delle elementari esigenze di vita. 

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