giovedì 8 febbraio 2018

La coltivazione di sostanze stupefacenti

La coltivazione domestica di sostanze stupefacenti per uso personale può essere considerato reato?

Nel nostro ordinamento la disciplina in materia di coltivazione di sostanze stupefacenti è dettata dall’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990 che inserisce la coltivazione tra le condotte sanzionate penalmente.
Dalla lettura della disposizione, considerata la natura di reato di c.d. "pericolo presunto" della coltivazione – che anticipa la soglia di rilevanza penale in ragione della ritenuta maggiore idoneità lesiva di tale condotta – si trae il principio secondo cui si considera rilevante ogni condotta di coltivazione ai sensi dell’art. 73. Infatti, a differenza della semplice detenzione, la coltivazione è considerata un’attività rivolta ad immettere nuovi ed ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente nel mercato e, dunque, è di per sé offensiva perché incrementa il pericolo di circolazione e diffusione delle droghe nel territorio nazionale, come anche il rischio  per la pubblica salute ed incolumità.

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