Il combinato disposto degli artt. 3 e 29 della Costituzione sancisce il principio di eguaglianza dei coniugi all’interno della famiglia, i quali contraendo matrimonio, assumono i medesimi doveri, compreso l’obbligo di reciproco di fedeltà, assistenza morale e materiale.
Questi obblighi sono inderogabili (art. 160 c.c.), quindi sottratti alla disponibilità delle parti; diverso è l’aspetto relativo alla loro valenza sociale ed all’interpretazione giuridica che ne viene data.
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