lunedì 19 febbraio 2018

Epatite quiescente e risarcibilità del danno

I limiti della ascrivibilità alla Tabella A DPR 834/81: la differenza tra epatite C ed epatite B

Chi scopre di essere affetto da una epatite ed ha subito in passato trasfusioni di sangue può presentare domanda alla propria ASL di appartenenza per ottenere l’indennizzo di cui alla L. 210/92. Previa istruttoria, l’istante verrà sottoposto a visita dalla C.M.O. competente, la quale si dovrà esprimere su tre elementi: nesso di causalità, tempestività della domanda ed ascrivibilità a tabella della patologia. Non condividiamo l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il danno è indennizzabile solo quando supera una soglia minima, mentre coloro i quali sono affetti da un’epatite in uno stato “quiescente” - secondo il Ministero, in questo caso “non ascrivibile” ad alcuna categoria della Tabella A allegata al D.P.R. 834/1981 - non potrebbero accedere ai benefici di cui alla L. 210/92.

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