mercoledì 24 gennaio 2018

Non punibilità delle valutazioni di bilancio

Nell'ambito della Legge 69/2015, di cui al novellato 2621 codice civile, l'autore del reato beneficia del trattamento sanzionatorio più mite o della non punibilità

In relazione alle valutazioni di bilancio, nell'ambito della Legge numero 69 del 2015, di cui al novellato 2621 codice civile l'autore del reato beneficia dunque del trattamento sanzionatorio più mite o della non punibilità nei casi e alle condizioni rispettivamente dei successivi articoli 2621 bis, ovvero i fatti di lieve entità, e 2621 ter codice civile in riferimento alla non punibilità per particolare tenuità con lo scopo precipuo di non prendere in considerazione o meglio di chiudere un occhio di fronte alle fattispecie bagatellari e spesso di natura formale che tra gli altri inconvenienti tendono ad appensantire le tendenze numeriche dei tribunali, in tal senso l'articolo 131 bis del codice penale avente ad oggetto l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto in ragione della medesima ratio in base all'articolo 2621 ter del codice civile.

Leggi tutto l'articolo.

Richiedi la prima consulenza gratuita in studio.


Segui Pronto Professionista su Facebook: