lunedì 8 gennaio 2018

Donazione di una somma di denaro a mezzo bonifico

Il trasferimento di una somma di danaro mediante bonifico bancario configura una donazione diretta nulla in assenza di atto pubblico

La questione sottoposta all’esame delle Sezioni Unite (S.U. 18725/2017) solleva la problematica concernente i rapporti tra donazione diretta e liberalità diverse dalla donazione (dette anche donazioni indirette o liberalità atipiche).  
La differenza tra le due tipologie consiste nel fatto che soltanto per la donazione cosiddetta diretta la legge richiede la forma dell’atto pubblico e la presenza di due testimoni (art. 782 c.c.) mentre per quella indiretta (definita dall’articolo 809 c.c.) non sono previsti particolari formalismi, essendo sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato. 

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