mercoledì 6 dicembre 2017

Onere della prova nelle frodi carosello

Spetta all’Ufficio fornire la prova che l’operazione commerciale sia oggettivamente o soggettivamente inesistente

Onere della prova nelle frodi carosello - Spetta all’Ufficio fornire la prova che l’operazione commerciale sia oggettivamente o soggettivamente inesistente
La tematica della detraibilità dell’IVA, nel caso di fatturazione per operazioni inesistenti (oggettivamente o soggettivamente) o per operazioni comunque iscritte in un meccanismo negoziale attuato allo scopo di frodare il fisco (comunemente dette “frodi carosello”), è stata oggetto di numerose decisioni della Corte di Cassazione, che hanno investito,  alla luce di ripetuti interventi della Corte di Giustizia, che cosa deve essere provato e come è ripartito l’onere della prova tra fisco e contribuente (tra le tante v. Cass. 24490 del 2015, Cass. n. 20059 del 2014, Rv. 632476, Cass. 24426 del 2013, Rv. 629419, Cass. 23074 del 2012, Rv. 625037). 

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