giovedì 28 settembre 2017

Produzione di energia elettrica, Tremonti ambientale

Il reddito delle PMI destinato ad investimenti ambientali non concorre a formare il reddito imponibile

L’agevolazione di cui all'art. 6 della Legge 23/12/2000 n. 388 (c.d. “Tremonti ambientale”) prevede che la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali non concorra a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Come noto tale defiscalizzazione è stata riconosciuta agli operatori del settore della produzione di energia elettrica per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (solare, eolica, idroelettrica e da biomasse zootecniche e/o vegetali) con un approccio incrementale e di importo pari sino ad un massimo del 20% del costo di investimento
Il riconoscimento avviene nei confronti di piccole medie imprese (oltre al numero di dipendenti il parametro che occorre misurare è il fatturato annuale derivante dalla vendita dell’energia elettrica ed al relativo codice di attività ATECO) e in concorrenza con altri incentivi e/o agevolazioni statali o europee.  

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