venerdì 15 settembre 2017

La rilevanza giuridica del falso

Le varie formule con le quali la legge designa le azioni che concretizzano le falsità hanno un significato assai esteso

La parola falso ha in genere due significati, non genuino e non veritiero. Analizzando a fondo l'analisi dei due termini si scorge che la non genuinità si riferisce alle cose e cioè monete, scritture nel loro lato formale, contrassegni, oggetti, segni esteriori, al contrario la non veridicità, e cioè il mendacio, riguarda sempre soltanto ed esclusivamente le dichiarazioni, che siano o non siano riprodotte in una scrittura.  
Il Codice Penale nel delineare le varie figure criminose, quando vuole indicare la non genuinità usa il termine contraffare o alterare. Con il primo termine il Codice Penale si riferisce al fatto che l'oggetto è stato posto in essere da persona non autorizzata a farlo, mentre con la parola alterare si prende in considerazione l'ipotesi che l'oggetto pur provenendo dall'autorizzato, ha subito delle modifiche non consentite.  

Leggi tutto l'articolo.

Richiedi la prima consulenza gratuita in studio.


Segui Pronto Professionista su Facebook: