giovedì 27 luglio 2017

Prodotti di lusso e piattaforme "popolari"

La moda ai tempi di internet all'attenzione della CGUE. La rinomanza del "brand" impedisce la vendita automatica anche su piattaforme terze

L'Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha indicato, in un parere molto atteso, che un fornitore di prodotti di lusso può vietare ai suoi distributori al dettaglio autorizzati di vendere i propri prodotti su piattaforme terze definite “popolari”. 
Un divieto del genere, che mira a preservare l’immagine di lusso dei prodotti interessati, non ricade, a determinate condizioni, nel divieto di intese, in quanto è idoneo a migliorare la concorrenza basata su criteri qualitativi. 
Ecco quindi un importante discrimine destinato a creare ampio dibattito se tale indicazione verrà confermata al termine del giudizio.  

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