lunedì 31 luglio 2017

Divorzio: archiviato il tenore di vita

La prima sezione civile della Cassazione ridisegna il matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità e in quanto tale dissolubile

Con la sentenza del 10 maggio 2017 n. 11504, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione compie una rivoluzione copernicana in materia di assegno di divorzio, ridisegnando, in confessato contrasto con il tradizionale orientamento prevalente, le condizioni in presenza della quali, il contributo al mantenimento del coniuge più debole, va riconosciuto. 
L'articolo 5, comma sesto della legge 898/90 (diritto all'assegno di divorzio) stabilisce che il Tribunale disponga l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. 

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