giovedì 11 maggio 2017

Non più coacervo delle donazioni per l’imposta di successione


La Corte di Cassazione con la sent. n. 24940 del 6.12 2016 ha affermato la tacita abrogazione della disposizione prevista dall'art.8 4 c. del TUS

In un mio precedente articolo a commento del nuovo modello per l’invio telematico della dichiarazione di successione pubblicato il 22 gennaio 2017 si sottolineava che le istruzioni  per la compilazione del quadro ES intitolato “Donazioni e atti a titolo gratuito” precisano  che il coacervo va fatto “ai soli fini della determinazione delle franchigie applicabili sulla quota devoluta all’erede o al legatario” 
Rinviando a quanto riportato in tale articolo oltre che ad altri  miei precedenti interventi [1] circa le considerazioni relative a tale problematica, ove, tra l’altro, veniva segnalata l’assenza di giurisprudenza in merito, è opportuno ora evidenziare una recente pronunzia della Corte di Cassazione sull’argomento. 

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