giovedì 4 maggio 2017

IRAP e neo professionista

Non è soggetto ad IRAP il professionista che svolga l’attività all’interno di una struttura altrui rispetto alla quale non ha alcuna responsabilità

Le norme di cui al d.lgs. n. 446/1997, istitutivo dell'IRAP, hanno dato luogo ad un numeroso contenzioso tributario relativo all'esatta individuaizone del presupposto applicativo di questa imposta. Con una serie di sentenze della Corte di Cassazione (depositate in data 16 febbraio 2007, dalla n. 3672 alla n. 3682), i giudici di legittimità si pronunciarono su limiti e condizioni di assoggettabilità all’IRAP dei c.d. professionisti non organizzati.    
In particolare i giudici della Suprema Corte fornirono l’interpretazione del requisito dell’autonoma organizzazione che costituisce uno dei presupposti per l’assoggettabilità a questo tributo anche delle “persone fisiche (…) esercenti arti e professioni di cui all’art. 49, comma 1 Tuir” (art. 2 e art. 3, lett. c, d.lgs. n. 446/1997). 

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