venerdì 5 maggio 2017

Consorzi di bonifica e la prova del beneficio

Spetta al Consorzio di Bonifica la prova contraria ex art.2697 comma 2 c.c. sulla sussistenza del beneficio specifico e diretto pro terreno agricolo

Incombe sul Consorzio di Bonifica l’onere della prova contraria ex art.2697 comma2 c.c. circa l’ effettiva sussistenza di un beneficio specifico e diretto rinveniente dalla attività di bonificazione idraulica del terreno. Né, può dirsi sufficiente per l’assolvimento di tale onere il  mero richiamo ad “assunti generici” da parte del Consorzio di Bonifica, assolutamente inidonei allo scopo  poiché non incentrati sugli specifici profili di inidoneità lamentati dal consorziato in sede di perizia, bensì fondati sul mero richiamo ai piani di classifica ed ai regolamenti. Vale a dire, su elementi-quadro non contestati in quanto tali e pertanto evidentemente irrilevanti nonché insufficienti rispetto alle contestazioni specifiche mosse dal consorziato in sede probatoria E’ quanto ha disposto la Suprema Corte di Cassazione in concomitanza della pronuncia n°12576 depositata in data 17 giugno 2016, evidenziando i Giudici di Palazzaccio un principio giurisprudenziale non di poco conto in termini probatori. 

Leggi tutto l'articolo.

Richiedi la prima consulenza gratuita in studio.


Segui Pronto Professionista su Facebook: