giovedì 20 aprile 2017

Comportamento concludente per la cedolare secca

La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione alla cedolare secca

Nel decreto legge 193/2016 entrato in vigore il 24/10/16 è stato introdotta una norma (art. 7-quater) che stabilisce che “(…). La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell`opzione alla cedolare secca esercitata in sede di prima registrazione se si è mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime.“ 
L’unica conseguenza alla regolarizzazione con un ritardo superiore ai 30 giorni è una sanzione pari a 100 euro, che si riduce a 50 euro se fatta nei 30 giorni. 
Non è quindi più prevista la revoca dell’opzione in caso di dimenticanza di proroga dell’opzione in cui spesso incappavano in molti. 

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