giovedì 30 marzo 2017

Necessario il contraddittorio per l'iscrizione ipotecaria

I contribuenti possono contestare le iscrizioni ipotecarie non precedute da regolare contraddittorio

In tema di iscrizione ipotecaria, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con l’importante sentenza n. 19667 del 2014, ha stabilito i seguenti principi. 
«L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento». 




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